Però ora tocca arrivare al nodo spinoso della situazione, ossia che nessuno è informato del fatto che in Italia non si possono indire concorsi a premi se non viene avvisato il Ministero dello Sviluppo economico che li regolamenta. Innanzitutto i concorsi possono essere realizzati da imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese ed è quindi precluso ai privati. Poi deve trattarsi sì di oggetti di minimo valore e dimensioni ma… c’è sempre un ma: d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., in tal caso è necessario che il soggetto che li conferisce sia lo stesso che li produce e ciò sia previsto nel proprio statuto o atto costitutivo.
Tornando a Facebook ci sono altri fattori da considerare: il primo di questi è il server, infatti il server che gestisce una manifestazione a premi deve risiedere unicamente nel territorio italiano. Il server di Facebook ovviamente non è su territorio italiano. Il secondo fattore riguarda il soggetto associato per cui chiedere ai partecipanti di “diventare fan di una pagina”, quindi permettendogli di partecipare attraverso il canale Facebook, comporta per il noto social l’obbligo di essere “soggetto associato“, di conseguenza Facebook verrà reso parte integrante e attiva del concorso a premi. Si potrebbe ovviare togliendo l’obbligo di partecipazione o iscrizione tramite il social ma restano sempre delle norme da considerare per evitare sanzioni.
Norme che potete trovare qui per quanto riguarda Facebook:
facebook.com/help/437283119636376/
e qui per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico:
sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2013745